1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, di seguito denominata «Consulta», composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 19, comma 5.
2. La Consulta ha funzioni di studio e di ricerca, nonché d'impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni
a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;
b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera a), nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;
c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie, nonché della presente legge;
d) collabora con i Ministri della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive e con la Direzione generale per le politiche sulle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;
e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;
f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;
g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;
h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presìdi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;
i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone disabili, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;
l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;
m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
n) esprime pareri al Ministro della solidarietà sociale in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;
p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione
4. La Consulta presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 24.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta accede:
a) ai documenti delle amministrazioni statali;
b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.