Art. 23.
(Consulta nazionale per la famiglia).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, di seguito denominata «Consulta», composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 19, comma 5.
      2. La Consulta ha funzioni di studio e di ricerca, nonché d'impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni

 

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statali, con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
      3. La Consulta, in particolare:

          a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

          b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera a), nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

          c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie, nonché della presente legge;

          d) collabora con i Ministri della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive e con la Direzione generale per le politiche sulle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;

          e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

          f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

 

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          g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

          h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presìdi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;

          i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone disabili, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;

          l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

          m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

          n) esprime pareri al Ministro della solidarietà sociale in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

          p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione

 

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delle tariffe per l'acqua, l'energia elettrica, il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

      4. La Consulta presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 24.
      5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta accede:

          a) ai documenti delle amministrazioni statali;

          b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.